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In termini generali, si definisce piscina per uso pubblico un complesso attrezzato, con uno o più bacini artificiali, destinato alla balneazione, al nuoto o ad attività ludiche e riabilitative, indipendentemente dal fatto che l'accesso sia a pagamento o gratuito.
In Italia, la definizione di piscina ad uso pubblico è regolata principalmente dall’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, che ne delinea le caratteristiche strutturali, gestionali e i requisiti igienico-sanitari, ma il vero punto di riferimento tecnico per la progettazione di una piscina ad uso pubblico è la norma UNI 10637, recentemente aggiornata nel 2024 (UNI10637:2024). Essa descrive dettagliatamente quando una piscina è da considerarsi per uso pubblico! Rispetto alla normativa generale (come l'Accordo Stato-Regioni), la UNI 10637:2024 fornisce definizioni tecniche ancora più precise, focalizzandosi sulla destinazione d'uso e sui requisiti impiantistici necessari per garantire la sicurezza igienica. In tal senso è il punto di riferimento per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di trattamento dell'acqua nelle piscine in Italia e quindi anche in Abruzzo.

Definizione di Piscina per Uso Pubblico  secondo UNI 10637:2024

Secondo la norma, si definiscono piscine per uso pubblico quelle strutture destinate a un'utenza multipla e indifferenziata, indipendentemente dalle modalità di accesso (gratuito o a pagamento).

La norma le suddivide in tre macro-categorie principali:

- Piscine di Tipo 1

Sono gli impianti dove l'attività principale è la balneazione o il nuoto. In questa categoria rientrano:

  • Piscine pubbliche (ad es. piscine comunali, piscine per il nuoto agonistico etc.)
  • Piscine per utilizzo ricreativo (piscine destinate principalmente al divertimento, relax, gioco etc.)
  • Parchi acquatici.

- Piscine di Tipo 2

Sono piscine inserite in strutture che offrono altri servizi principali, dove la piscina rappresenta un servizio complementare o accessorio. La norma specifica chiaramente che queste sono destinate esclusivamente agli ospiti o ai clienti della struttura stessa. Esempi includono:

  • Piscine di Alberghi e Hotel
  • Piscine di Campeggi
  • Piscine di Agriturismi
  • Piscine di complessi ricettivi extra-alberghieri (ad es. B&B, Affittacamere, Case Vacanza, etc.)
  • Piscine di Club e Circoli Aziendali, Militari, Sportivi, etc.
  • Piscine di Palestre e Centri Estetici, Centri Olistici, etc. (senza Direzione Sanitaria o non riconosciuti dal SSN)
  • Piscine di Scuole e Convitti
  • Piscine Condominiali (piscine destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti)
  • Piscine di RSA
  • Piscine Terapeutiche (termali e non) con Direzione Sanitaria (o riconosciute da SSN)

- Piscine di Tipo 3

Sono piscine destinate ad usi specifici:

  • Piscine per Tuffi
  • Piscine per addestramento militare
  • Piscine per addestramento al salvataggio
  • Piscine per subacquei

Le novità principali dell'aggiornamento 2024

La versione 2024 della norma ha introdotto precisazioni importanti per elevare gli standard di sicurezza:

  • Affollamento e Portata di Ricircolo: La definizione di "uso pubblico" implica calcoli rigorosi sulla portata dell'acqua da filtrare in base al numero massimo di bagnanti previsto e alla superficie della vasca.
  • Trattamento dell'Acqua: Specifica nuovi parametri per i sistemi di disinfezione e filtrazione, rendendo più stringenti i controlli per le piscine ad alto affollamento (Tipo 1).
  • Sostenibilità: Introduce criteri tecnici per il risparmio idrico ed energetico, aspetti ormai imprescindibili nella definizione di un impianto pubblico moderno.
  • Sicurezza dei Materiali: Definisce meglio i requisiti per i rivestimenti e le griglie di sfioro per prevenire incidenti (come l'intrappolamento).

Le piscine per uso pubblico di Tipo 2 sono sempre soggette alla UNI 10637:2024, ma effettivamente godono di alcuni riferimenti della normativa che ne semplifica in parte la progettazione e la realizzazione. Le principali agevolazioni sono:

  • possono utilizzare gli Skimmer come sistema di ripresa superficiale, se la superficie della vasca è ≤ 100². Nel caso di utilizzo di Skimmer essi devono essere in numero di almeno uno ogni 20 m²
  • il numero di filtri può essere ≥ 1 (con caratteristiche equivalenti se > 1). Il numero di pompe dev'essere in numero pari a quello dei filtri o dei sistemi di ultrafiltrazione; in tutti i casi deve essere installata una pompa supplementare con utilizzo a rotazione, asservibile a  ciascun filtro  o dei sistemi di ultrafiltrazione
  • alcune misurazioni dei parametri dell'acqua, obbligatorie nelle piscine pubbliche, possono essere effettuate con una frequenza leggermente inferiore

 

In Abruzzo, come nella maggior parte delle regioni italiane, non esiste una legge regionale specifica che imponga l'obbligo generalizzato di installare coperture di sicurezza per le piscine private (come avviene, ad esempio, in Francia con la legge Raffarin). Tuttavia, la questione dell'obbligatorietà è più complessa e si articola su tre livelli: normativo-tecnico, civile e locale.

1. Normativa UNI EN 17645 e UNI 11718

Sebbene non ci sia un obbligo di legge "penale" o amministrativo regionale, esistono le norme tecniche UNI. Se decidi di installare una copertura e la definisci "di sicurezza", questa deve essere conforme alla norma UNI EN 17645 o alla UNI 11718.

  • Queste norme definiscono i requisiti affinché una copertura possa effettivamente impedire la caduta accidentale di bambini o animali e sostenere il peso di un adulto.

2. Regolamenti Comunali e Norme Edilizie

In Abruzzo, molti comuni (specialmente quelli nelle zone interne o costiere ad alta densità turistica) possono inserire nel Regolamento Edilizio Comunale o nel Regolamento d'Igiene clausole specifiche sulla sicurezza delle piscine.

  • Alcuni comuni potrebbero richiedere una recinzione (alta almeno 1,20 m) o, in alternativa, una copertura di sicurezza certificata per concedere l'agibilità dell'impianto.

3. Responsabilità Civile e Penale (Il "vuoto" normativo)

Anche in assenza di un obbligo di legge regionale, il proprietario della piscina è considerato custode della cosa secondo l'Art. 2051 del Codice Civile.

  • In caso di incidente (caduta di un minore o di un terzo), il proprietario è responsabile civilmente e penalmente.
  • L'installazione di una copertura di sicurezza o di una recinzione è il modo principale per dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno.

Piscine ad Uso Pubblico o Collettivo (Hotel, Agriturismi, etc.)

Per le strutture ricettive in Abruzzo (piscine di Tipo 2), la situazione cambia. Anche se la legge regionale non cita testualmente la "copertura", impone al gestore di garantire la sicurezza degli utenti.

  • Se la piscina non è recintata o costantemente sorvegliata da un bagnino (anche negli orari di chiusura), l'adozione di una copertura di sicurezza diventa di fatto l'unico strumento per impedire l'accesso non autorizzato e sollevare il gestore da responsabilità gravissime.

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