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Normative e sicurezza

In Italia, e nello specifico in Abruzzo, la definizione di piscina ad uso pubblico è regolata dall'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, ma il vero pilastro tecnico per la progettazione è la norma UNI 10637, recentemente aggiornata nel 2024 (UNI 10637:2024).

Questa norma definisce i requisiti strutturali, gestionali e impiantistici necessari per garantire la sicurezza igienica. Rispetto al passato, la versione 2024 fornisce definizioni ancora più precise, focalizzandosi sulla destinazione d'uso: un aspetto cruciale per chiunque voglia aprire o regolarizzare una struttura ricettiva nella nostra regione.

Definizione di piscina per uso pubblico secondo la UNI 10637:2024

La norma suddivide le piscine in tre macro-categorie principali in base all'utenza (multipla e indifferenziata):

  1. Piscine di Tipo 1 (pubbliche in senso stretto): sono impianti dove l'attività principale è la balneazione o il nuoto. In questa categoria rientrano:
  • Piscine Comunali e impianti per il nuoto agonistico.
  • Parchi acquatici (diffusi sulla costa adriatica abruzzese).
  • Piscine destinate principalmente al divertimento e al relax a pagamento.
  1. Piscine di Tipo 2 (strutture ricettive): questa è la categoria più comune per i nostri clienti in Abruzzo. Si tratta di piscine inserite in strutture che offrono altri servizi principali, dove la vasca rappresenta un servizio complementare riservato esclusivamente agli ospiti. Esempi inclusi:
  • Agriturismi e Hotel (dai borghi del Gran Sasso alle colline del Teramano).
  • Camping e Villaggi Turistici (fondamentali per l'offerta turistica della Costa dei Trabocchi).
  • Piscine condominiali e circoli privati.
  • Palestre, centri estetici e centri olistici.
  1. Piscine di Tipo 3 (usi specifici) Destinate ad usi particolari come piscine per tuffi, addestramento militare, subacquei o usi terapeutici.

Le novità fondamentali dell'aggiornamento 2024

La versione 2024 introduce parametri molto più stringenti, che Paesaggio Prossimo Piscine integra già in fase di progettazione:

  • Affollamento e Portata di Ricircolo: calcoli più rigorosi per determinare quanta acqua deve essere filtrata ogni ora in base al numero massimo di bagnanti previsto.
  • Trattamento dell'acqua: nuovi parametri per i sistemi di disinfezione (fondamentali per le piscine ad alto affollamento di Tipo 1).
  • Sostenibilità idrica: la norma ora richiede criteri tecnici per il risparmio idrico ed energetico, un tema caldissimo per le strutture ricettive abruzzesi soggette a restrizioni estive.
  • Sicurezza dei materiali: nuovi requisiti per i rivestimenti e le griglie di sfioro per prevenire incidenti come l'intrappolamento.

Sì, la normativa UNI 10637:2024 riconosce che una piscina di un agriturismo o di un piccolo hotel non ha lo stesso carico di bagnanti di una piscina comunale. Per questo motivo, le piscine di Tipo 2 (strutture ricettive) godono di importanti semplificazioni impiantistiche, a patto di rispettare precisi limiti dimensionali.

Ecco le principali agevolazioni per i gestori:

  1. Sistema di ripresa superficiale (skimmer vs sfioro)

Nelle piscine pubbliche di Tipo 1 lo sfioro è quasi sempre obbligatorio. Per il Tipo 2, invece:

  • È possibile utilizzare gli skimmer se la superficie della vasca è ≤ 100 m²
  • In questo caso, la norma richiede almeno uno skimmer ogni 20 m²
  • Il vantaggio: questo permette un risparmio notevole sui costi di costruzione (niente vasca di compenso o canaline perimetrali), rendendo l'investimento molto più sostenibile per un B&B o una casa vacanze.
  1. Dimensionamento dell'Impianto di Filtrazione

La configurazione tecnica è più flessibile rispetto agli impianti industriali:

  • Il numero di filtri può essere pari o superiore a 1 (con caratteristiche equivalenti se sono più di uno).
  • Il numero di pompe deve essere uguale a quello dei filtri; tuttavia, è obbligatoria l'installazione di una sola pompa supplementare di riserva (a rotazione), che possa asservire ciascun filtro in caso di guasto.
  • Il vantaggio: minore ingombro nel locale tecnico e costi di manutenzione ridotti.
  1. Frequenza dei controlli e autocontrollo

Sebbene l'igiene sia indiscutibile, la gestione quotidiana è meno burocratizzata:

  • Alcune misurazioni dei parametri dell'acqua (cloro, pH, temperatura), che nelle piscine comunali sono richiestissime, nelle Tipo 2 possono essere effettuate con una frequenza leggermente inferiore, pur garantendo la sicurezza degli ospiti.
  • Il vantaggio: meno tempo dedicato ai test manuali e una gestione più fluida per il proprietario della struttura.

L'analisi di Paesaggio Prossimo Piscine: progettare una piscina di Tipo 2 oggi in Abruzzo significa trovare il punto di equilibrio tra il prestigio dell'offerta turistica e l'ottimizzazione dei costi. Grazie alla UNI 10637:2024, possiamo realizzare vasche a skimmer di altissimo design che rispettano perfettamente la legge senza gravare inutilmente sul budget aziendale.

In Abruzzo, come nella maggior parte delle regioni italiane, non esiste una legge regionale specifica che imponga l'obbligo generalizzato di installare coperture di sicurezza per le piscine private (come avviene, ad esempio, in Francia con la legge Raffarin). Tuttavia, la questione dell'obbligatorietà è più complessa e si articola su tre livelli: normativo-tecnico, civile e locale.

  1. Normativa UNI EN 17645 e UNI 11718

Sebbene non ci sia un obbligo di legge "penale" o amministrativo regionale, esistono le norme tecniche UNI. Se decidi di installare una copertura e la definisci "di sicurezza", questa deve essere conforme alla norma UNI EN 17645 o alla UNI 11718.

  • Queste norme definiscono i requisiti affinché una copertura possa effettivamente impedire la caduta accidentale di bambini o animali e sostenere il peso di un adulto.
  1. Regolamenti Comunali e norme edilizie

In Abruzzo, molti comuni (specialmente quelli nelle zone interne o costiere ad alta densità turistica) possono inserire nel Regolamento Edilizio Comunale o nel Regolamento d'Igiene clausole specifiche sulla sicurezza delle piscine.

  • Alcuni comuni potrebbero richiedere una recinzione (alta almeno 1,20 m) o, in alternativa, una copertura di sicurezza certificata per concedere l'agibilità dell'impianto.
  1. Responsabilità civile e penale (il "vuoto" normativo)

Anche in assenza di un obbligo di legge regionale, il proprietario della piscina è considerato custode della cosa secondo l'Art. 2051 del Codice Civile.

  • In caso di incidente (caduta di un minore o di un terzo), il proprietario è responsabile civilmente e penalmente.
  • L'installazione di una copertura di sicurezza o di una recinzione è il modo principale per dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno.

Piscine ad uso pubblico o collettivo (Hotel, Agriturismi, etc.)

Per le strutture ricettive in Abruzzo (piscine di Tipo 2), la situazione cambia. Anche se la legge regionale non cita testualmente la "copertura", impone al gestore di garantire la sicurezza degli utenti.

  • Se la piscina non è recintata o costantemente sorvegliata da un bagnino (anche negli orari di chiusura), l'adozione di una copertura di sicurezza diventa di fatto l'unico strumento per impedire l'accesso non autorizzato e sollevare il gestore da responsabilità gravissime.

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